Lo Statuto dell’Associazione LA RAGNATELA
(ai sensi degli art. 6 e 8 della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266)

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “La Ragnatela” , in seguito chiamata per brevità Associazione.
Essa rispetta in toto la legge 266/1991 e la legge della Regione Puglia 11/1994. Come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Ugento (Le) alla via Ripamonti n. 52 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 – PRINCIPI

 L’Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

In caso di scioglimento dell’associazione, devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore; elettività, gratuità delle cariche associative; esclusione dei soci temporanei; sovranità dell’Assemblea dei soci; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

L’Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.

Inoltre, l’attività degli associati deve essere svolta non a tempo pieno ma soltanto in modo residuale

Articolo 5 – FINALITA’ E ATTIVITA’

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone in situazioni di diversa abilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 266/1001, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 6 – AREE DI INTERVENTO

L’Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento:

  1. a) promuovere ed organizzare gli incontri di diversamente abili, congiunti ed amici per scambiare idee ed esperienze;
  2. b) promuovere ed organizzare, attraverso l’opera volontaria dei Soci, ogni attività ed iniziativa atta a favorire l’inserimento dei diversamente abili nella società e nel mondo della scuola e del lavoro, e la loro integrazione a tutti i livelli, onde assicurare la piena realizzazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla normativa vigente;
  3. c) mettere in grado i diversamente abili e le famiglie di essere il più possibile autonome offrendo servizi di consulenza piuttosto che di assistenza, informando i congiunti dei loro diritti affinchè possano farli rispettare in modo che i diversamente abili abbiano un ruolo di soggetti di diritto piuttosto che essere soggetti di assistenza;
  4. d) fornire a soci, sostenitori e osservatori consulenze tali da metterli nelle condizioni di poter comprendere pienamente il proprio ruolo all’interno dell’Associazione;
  5. e) informare e sensibilizzare cittadini ed istituzioni riguardo ad un positivo rapporto con i diversamente abili che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà e l’integrazione sociale;
  6. f) stipulare convenzioni con l’UPMAT (università Popolare di MusicArTerapia) nella Globalità dei Linguaggi (metodo Guerra Lisi) riconosciuta a livello Nazionale ed Internazionale nei settori della ricerca scientifica, della formazione e della promozione alla Vita, organizzando incontri di informazione e sensibilizzazione, consulenza, ricerca e programmazione di eventi nella “Globalità dei Linguaggi” atti a promuovere:

– la Vita come valore primo, dal concepimento in poi, in qualunque condizione psicofisica;

-la diversità, l’originalità, l’arte, come emersioni insolite, singolari, eccezionali di potenziali umani;

– l’integrazione come sviluppo, crescita, compimento della persona e del gruppo umano

– le competenze comuni, in particolare di conoscenza e di cura, innate o acquisite, da valorizzare contro le tendenze dominanti a svalutarle e reprimerle;

  1. g) attivare iniziative di ricerca e di analisi sulla percezione sociale della diversa abilità, promuovendo progetti a livello locale utilizzando anche la collaborazione di enti ed associazioni di volontariato;
  2. h) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi, e previdenziali di cui possono usufruire tutti i diversamente abili ed adoperarsi per l’applicazione delle leggi esistenti;
    h) stipulare con istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati, convenzioni per lo svolgimento di attività ed iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi sopra indicati;
  3. i) incentivazione della coscienza sociale, collettiva e istituzionale in relazione ai bisogni connessi alla diversa abilità, alla persona diversamente abile e alla sua famiglia.

Articolo 7 – SOCI

Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. Nello specifico i soci appartenenti ad una delle seguenti categorie:

  • soci fondatori, persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo dell’Associazione;
  • soci ordinari, persone fisiche che si riconoscono negli scopi dell’Associazione e vi aderiscono versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
  • soci operativi, persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
  • soci onorari, le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo o motivi contingenti.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, eleggere membri degli organi dirigenti e, se maggiorenni ed emancipati, essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera prima dello svolgimento della stessa.

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso l’Assemblea delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto oppure qualora siano intervenuti gravi motivi, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ad esempio: per il venire meno dei requisiti richiesti per l’ammissione, per il compimento di illeciti penalmente rilevanti, per l’assenza ingiustificata e ripetuta in assemblea, per il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari ecc.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 8 – SOSTENITORI

Sono Sostenitori le persone fisiche senza disabilità, le associazioni, gli enti, gli organismi pubblici e privati che, pur non partecipando alla gestione associativa, contribuiscono alla realizzazione delle finalità indicate negli scopi sociali.

I Sostenitori hanno l’obbligo di versare almeno la quota di solidarietà determinata annualmente dall’assemblea dei Soci.

Essi hanno diritto di partecipare alle assemblee, con diritto di parola ma non di voto.

I diritti del Sostenitore sono i seguenti: di essere convocato per le assemblee, di essere informato su corsi, seminari, convegni, dibattiti ed ogni iniziativa intrapresa.

Le persone che, in qualità di rappresentanti di associazioni, enti e organismi pubblici e privati iscritti come Sostenitori, intendono partecipare alle assemblee, devono essere fornite di consona presentazione.

Articolo 9 – COLLABORAZIONI

Gli aderenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

L’Associazione può stipulare convenzioni annuali e pluriennali con vari gruppi, comitati, associazioni varie culturali, musicali esistenti nel territorio in cui opera per la realizzazione di specifici progetti di promozione della stessa.

Articolo 10 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

  1. a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
  2. b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  3. c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  4. d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione.

L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 11 – ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’Associazione:

  1. a) Assemblea di soci;
  2. b) Consiglio Direttivo;
  3. c) Presidente;
  4. d) Segretario/tesoriere.

Articolo 12 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’assemblea ha il compito:

  1. a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale;
  2. b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
  3. c) di nominare i Revisori e i Garanti;
  4. d) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
  5. e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  6. f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell’assemblea.

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

– nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;

– approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
– approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

– redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;

– deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile;

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’Assemblea straordinaria.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, di cui la metà – arrotondata se necessario all’unità superiore – dovrà essere scelta tra i soci operativi; gli altri consiglieri dovranno essere scelti tra i soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell’associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 14 – SEGRETARIO/TESORIERE

Al segretario/tesoriere spetta il compito di curare la gestione ordinaria, aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione.

Articolo 15 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Articolo 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

 L’Assemblea può eleggere un collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. i Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Per l’assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’associazione. Le modalità di nomina dei Revisori ed il funzionamento del Collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell’associazione. L’incarico di Revisore è gratuito, fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’incarico.

Articolo 17 – COLLEGIO DEI GARANTI

L’ Assemblea può eleggere un collegio dei garanti composto da tre soci eletti in Assemblea.

I componenti del collegio durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina. il collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. Il collegio delibera con scrutinio palese, previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Articolo 18- ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli Utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.

Le entrate della Associazione sono costituite da:

– quote annuali di iscrizione dei soci;

– contributi dei soci;

– contributi di privati;

– contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni o lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale ( indivisibile) è costituito da:

– beni mobili e immobili;

Articolo 19 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Articolo 20 – NORME RESIDUALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.